Consigliera di fiducia

Sulla base di quanto disposto dal “Regolamento per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, molestie sessuali, al mobbing nei luoghi di lavoro e di studio”, la Consigliera di Fiducia è competente a:

  • fornire ascolto qualificato e indicazioni sulle procedure previste dal Regolamento contro le discriminazioni, le molestie sessuali e il mobbing nei luoghi di lavoro e di studio, anche attraverso attività di consulto periodico;
  • assicurare, nei limiti delle proprie funzioni, tutela ai soggetti che denunciano casi di discriminazioni, di molestie sessuali e di mobbing da eventuali ritorsioni, dirette e indirette;
  • elaborare e proporre soluzioni di eventuali conflitti e incomprensioni tra persone direttamente interessate;
  • garantire l’anonimato a chi non desidera esporsi;
  • informare chi avanza istanza della possibilità di investire Rettore o Direttore Generale delle questioni che possano avere una rilevanza disciplinare, per l’eventuale attivazione dei relativi procedimenti;
  • promuovere, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, indagini conoscitive, ricerche e analisi necessarie a individuare e prevenire comportamenti lesivi della dignità di tutte le componenti della comunità accademica;
  • richiedere l’intervento del CUG per un parere nel merito delle questioni trattate.

La Consigliera di fiducia, nello svolgimento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia e nella massima riservatezza e non può intraprendere alcuna iniziativa che non sia stata preventivamente autorizzata dalla parte segnalante. Tutti gli organi ed uffici dell’Ateneo, su richiesta della Consigliera di fiducia, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti e le informazioni utili. 

 

Data Ultimo Aggiornamento: 14/02/2024