Contrattazione integrativa

angle-left Accordo integrativo stralcio per l’erogazione delle indennità di guida al personale addetto con provvedimento formale alla guida di automezzi di proprietà dell’amministrazione

 

Art. 1 – OBIETTIVI

Le disposizioni contenute nel presente Accordo sono dirette ad istituire e regolamentare specifiche indennità mensili, erogabili in favore del personale addetto, in base ad un provvedimento formale, alla guida di automezzi di proprietà dell’Amministrazione.

Le predette indennità sono finalizzate a remunerare la costante disponibilità, a supporto dell’Amministrazione, richiesta al suddetto personale nonché il disagio collegato alla guida.

 

 

 

Art. 2 – TIPOLOGIE INDENNITA’ DI GUIDA

Ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. c) del CCNL 16.10.2008, sono istituite, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in favore del personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, addetto, in base ad un provvedimento formale, alla conduzione delle autovetture di proprietà dell’Università del Salento, le seguenti indennità accessorie:

a) indennità di guida per i servizi esclusivi di rappresentanza in favore degli autisti addetti in via esclusiva alla citata tipologia di servizi;

b) indennità di guida per i servizi occasionali di rappresentanza in favore degli autisti addetti, in via occasionale, alla predetta tipologia di servizi;

c) indennità di guida per gli esclusivi servizi postali e di trasporto in favore degli autisti addetti alla predetta tipologia di servizi.

Tali emolumenti sostituiscono l’indennità di guida chilometrica erogata in proporzione al numero dei Km percorsi, come disciplinata dall’art. 2, lett. c) del Contratto collettivo integrativo per la utilizzazione del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale – anno 2006, sottoscritto l’11 aprile 2008.

Nel caso in cui un dipendente sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, l’importo delle indennità è proporzionato alla percentuale della prestazione lavorativa resa.

Dal compenso spettante a ciascun dipendente sarà detratta l’eventuale quota parte relativa al numero di giorni di assenza giustificata per i quali non è prevista alcuna retribuzione, nonché la quota parte relativa a tutti gli altri casi di assenza per i quali le norme di legge e contrattuali prevedono la decurtazione proporzionale del trattamento accessorio.

 

 

Art. 3 – INDENNITA’ DI GUIDA PER I SERVIZI ESCLUSIVI DI RAPPRESENTANZA.

 

 

 

L’indennità di guida per i servizi esclusivi di rappresentanza, determinata in un importo lordo mensile unitario pari ad € 280,00, è istituita al fine di remunerare il continuo stato di disagio delle unità lavorative, in servizio presso la Ripartizione Affari Finanziari e addette alla guida degli automezzi utilizzati per funzioni di rappresentanza prevalentemente del Rettore e del Direttore Amministrativo.

Il suddetto emolumento è attribuito per dodici mensilità ed è erogato con cadenza mensile.

 

 

 

 

 

 

Art.4– INDENNITA’ DI GUIDA PER I SERVIZI OCCASIONALI DI RAPPRESENTANZA

 

 

 

L’indennità di guida per i servizi occasionali di rappresentanza, determinata in un importo lordo mensile unitario pari ad € 180,00, è istituita al fine di remunerare lo stato di disagio delle unità di personale, in servizio presso la Ripartizione Affari Finanziari, che eseguono mansioni di autista con svolgimento occasionale di servizio di rappresentanza, fuori dal circuito urbano.

Il suddetto emolumento è attribuito per dodici mensilità ed è erogato con cadenza mensile.

 

 

 

 

 

ART. 5 – INDENNITÀ DI GUIDA PER I SERVIZI POSTALI E DI TRASPORTO.

 

 

 

L’indennità di guida per i servizi postali e di trasporto, determinata in un importo lordo mensile unitario pari ad € 130,00, è istituita al fine di remunerare le situazioni di disagio delle unità di personale, in servizio presso la Ripartizione Affari Finanziari, che eseguono mansioni di autista con svolgimento dei servizi postali e di trasporto.

Il suddetto emolumento è attribuito per dodici mensilità ed è erogato con cadenza mensile.

 

 

 

Art. 6 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIE

 

 

 

Le risorse necessarie per il finanziamento delle indennità accessorie di guida di cui al precedente art. 2 del presente Accordo graveranno sul “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” ex art. 87 del CCNL 16.10.2008, relativo a ciascun anno di competenza, fatte salve le risorse dello stesso Fondo destinate alle finalità di cui all’art. 88, comma 2, lett. e) del citato CCNL.

 

 

 

 


2218_ACCORDO_AUTISTI.pdf 2218_Allegato A.doc 2218_Allegato B.doc 2218_Allegato C.doc 2218_Bandospagnolo.pdf 2218_Bandotedesco.pdf

Data pubblicazione: 31/05/2010